tag:blogger.com,1999:blog-5464234432353754193.post3860435233493230928..comments2023-05-21T11:56:20.648+01:00Comments on Cerazade: Il Foglio. Diffidare delle ordinanze, delle carte e delle sentenze con troppi aggettivi (vedi il caso Romeo)Claudio Cerasahttp://www.blogger.com/profile/12632262764760725850noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-5464234432353754193.post-27216557223230339872008-12-24T13:01:00.000+01:002008-12-24T13:01:00.000+01:00Permettetemi di esprimere anche la mia di opinione...Permettetemi di esprimere anche la mia di opinione:<BR/>Mi sento di dissentire in parte da quanto affermato da Manlio.<BR/>Difatti se da un lato è innegabile che l'impianto accusatorio sia stato fornito dalla Procura ( e pertanto necessariamente "infarcito" di opinioni personali dei P.M.), ciò che io personalmente non condivido è l'atteggiamento del GIP che ha redatto l'ordinanza.<BR/>Lo stesso avrebbe dovuto, a mio parere, esaminare i fatti scevro dalle connotazioni agli stessi attribuiti dalla Procura, proprio nello spirito di imparzialità e terzietà che dovrebbe caratterizzare la funzione giudicante rispetto a quella inquirente.<BR/>Detto ciò nella succitata ordinanza anche a me pare che ci siano troppi stralci delle richiesta avanzata dalla Procura ed una analisi poco approfondita dei "fatti" che avrebbero dovuto portare alla sua emissione.<BR/>Non concordo sul punto espresso dal mio predecessore: è dai fatti che nascono i reati ( e conseguentemente le misure cautelari adottande) e non dalla interpretazione degli stessi fatti dall'accusa.<BR/>ed infine una considerazione: se l'ordinanza deve reggere "il vaglio" del Tribunale del Riesame, probabilmente nell'estensore vi è la proccupazione che "i fatti" contestati siano meno "gravi" se scevri da tutti i commenti.<BR/>SaraAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5464234432353754193.post-64619389742518107712008-12-19T19:30:00.000+01:002008-12-19T19:30:00.000+01:00Spero non risulti sgradita una critica: la ragione...Spero non risulti sgradita una critica: la ragione per la quale è doveroso diffidare, nello specifico, di una ordinanza che dispone una misura cautelare personale, non va rinvenuta nella quantità di aggettivazioni che infarciscono l'unicum descrittivo-motivazionale del provvedimento giuridico, ma si intuisce, più semplicemente ed immediatamente considerando che, al momento dell'emissione del provvedimento, il materiale indiziario che è a conoscenza del G.I.P. è quello fornitiogli dall'ufficio del P.M., professionalmente avvezzo a sostenere ipotesi di accusa, ed in genere restio, sebbene la legge glielo imponga espressamente, a fornire elementi di prova a favore dell'indagato.<BR/><BR/>Aggiungo: la presenza di aggettivazioni e il buon numero di avverbi che sempre si riscontra nei provvedimenti decisori di carattere penale, deriva dal fatto che il giudice non può fermarsi alla mera descrizione di un fatto: questo, da solo, non può integrare alcun reato. E' quindi necessaria un'altro tipo di indagine: quella relativa all'elemento soggettivo, nella quale è proprio l'aggettivazione che riempie di senso la condotta che, nel caso, si ritiene penalmente rilevante.<BR/><BR/>Infine, e concludo, non può stupire la non celata volontà di "convincimento" del G.I.P. di turno: bisogna ricordare che essa non è diretta alla opinione pubblica, delle cui reazioni un buon giudice non dovrebbe mai occuparsi, ma al giudice dell'impugnazione, che della legittimità del provvedimento sarà investito, obbligato anche questo a formare sullo stesso un "libero convincimento".Anonymousnoreply@blogger.com